Si segnalano costanti
violazioni nell’applicazione dell’istituto di cui all’oggetto, presso il
Commissariato di P.S. di Gela, pertanto allo scopo di una normalizzazione nella
gestione del cambio turno d’ufficio e opportuno richiedere alle S.V. in
intestazione, la corretta applicazione della norma regolatrice. Con la
circolare nr. 557/RS/01/113/5895 del 19 febbraio 2012, avente ad oggetto cambi
turno e reperibilità, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al punto 1.5,
pag. 8, ultimo capoverso, chiarisce che:
“…anche la programmazione settimanale che dovesse contenere una variazione o un cambio turno dovrà prevedere per ogni operatore 36 ore di lavoro…” e ricorda che: “…qualora una variazione in sede di programmazione settimanale o un cambio turno comportino orario di lavoro in eccedenza questo va compensato quale lavoro straordinario.”.
“…anche la programmazione settimanale che dovesse contenere una variazione o un cambio turno dovrà prevedere per ogni operatore 36 ore di lavoro…” e ricorda che: “…qualora una variazione in sede di programmazione settimanale o un cambio turno comportino orario di lavoro in eccedenza questo va compensato quale lavoro straordinario.”.
Il nominato atto combacia
integralmente ad un consolidato orientamento della giurisprudenza
amministrativa secondo il quale: la
giornata lavorativa prestata in eccedenza rispetto all’orario settimanale di 36
ore, stabilito dall’A.N.Q., da diritto al compenso per lavoro straordinario.
La situazione è altresi
confermata da una sentenza della IV
Sezione del Consiglio di Stato, la nr. 01342/2012, risalente all’8 marzo 2012,
i cui principi sono chiaramente contenuti, come sopra rilevato, nella citata
circolare del 19 febbraio u.s..
Pertanto si richiede
l’immediato ripristino della regolare applicazione della norma in questione in
mancanza della quale la scrivente Segreteria avviera’ le dovute azioni.
