BOD

Commissariato Gela - Violazioni Cambi Turno

Preg.mo Sig. Questore,


Si segnalano costanti violazioni nell’applicazione dell’istituto di cui all’oggetto, presso il Commissariato di P.S. di Gela, pertanto allo scopo di una normalizzazione nella gestione del cambio turno d’ufficio e opportuno richiedere alle S.V. in intestazione, la corretta applicazione della norma regolatrice. Con la circolare nr. 557/RS/01/113/5895 del 19 febbraio 2012, avente ad oggetto cambi turno e reperibilità, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al punto 1.5, pag. 8, ultimo capoverso, chiarisce che:
“…anche la programmazione settimanale che dovesse contenere una variazione o un cambio turno dovrà prevedere per ogni operatore 36 ore di lavoro…” e ricorda che: “…qualora una variazione in sede di programmazione settimanale o un cambio turno comportino orario di lavoro in eccedenza questo va compensato quale lavoro straordinario.”.
Il nominato atto combacia integralmente ad un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale: la giornata lavorativa prestata in eccedenza rispetto all’orario settimanale di 36 ore, stabilito dall’A.N.Q., da diritto al compenso per lavoro straordinario.
La situazione è altresi confermata da una sentenza della IV Sezione del Consiglio di Stato, la nr. 01342/2012, risalente all’8 marzo 2012, i cui principi sono chiaramente contenuti, come sopra rilevato, nella citata circolare del 19 febbraio u.s..
Pertanto si richiede l’immediato ripristino della regolare applicazione della norma in questione in mancanza della quale la scrivente Segreteria avviera’ le dovute azioni.